Novos modelos para a concessão da Cidadania por matrimonio e por residência na Italia
Com a aprovação da Nova Lei da Segurança (legge 15 luglio 2009 n. 94) foram introduzidas algumas novidades e requisitos necessários para a obtenção da Cidadania Italiana por motivo de matrimonio.Para a solicitação de concessão de cidadania, por motivo de matrimonio e por residência agora é prevista a apresentação de todos os documentos originais (antes era necessário somente a fotocopia) e o pagamento de uma contribuição de 200 euros. E a maior novidade é que o tempo de residência e matrimonio que antes de Lei era de seis meses, passou para dois anos.Abaixo você poderá fazer o download dos novos modelos de formulários:*
Maiores indicações sobre a aplicação das novas disposições poderá ser encontrada na
Fonte: Ministero dell'Interno
ISTANZE PRESENTATE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 94/20091
1 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDEAlle predette istanze devono essere applicate integralmente le nuove disposizioni e pertanto si dovrà procedere ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge e acquisire, oltre ai consueti documenti originali (nascita e penale debitamente tradotti e legalizzati) la relativa documentazione concernente:
Per le istanze per matrimonio:
• regolarità della residenza, legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) da almeno due anni nel territorio della Repubblica dopo il matrimonio o altri termini previsti dalla norma;
• certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
• stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Per le istanze per residenza:
• regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il periodo previsto dalla legge;
• composizione del nucleo familiare;
• certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
• redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali.
2- CONTRIBUTO DI 200 EURO
Il contributo introdotto, di importo pari a 200 euro per le istanze di concessione della cittadinanza così come per le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto o rinuncia, è da ritenersi applicabile solo alle istanze o dichiarazioni presentate dopo l’entrata in vigore della legge in argomento, in quanto riferito esclusivamente alle istanze e non al provvedimento concessorio conclusivo.
Per quanto riguarda il versamento, si fa riserva di comunicare le relative modalità non appena sarà perfezionato l’accordo con Poste Italiane S.p.A.
Pertanto gli Uffici riceveranno le istanze in argomento con riserva e con l’avvertimento che dovranno essere regolarizzate nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 60 giorni dalla presentazione.
Si pregano le SS. LL. di voler disporre affinché il contenuto della presente circolare venga portato a conoscenza anche di tutti i Sigg. Sindaci dei Comuni del proprio ambito territoriale, per gli adempimenti di competenza.
Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Mario Morcone)
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